Page images
PDF
EPUB

Art. 93.

In margine al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni si deve annotare l'atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.

In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un'opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

(Vedi Normale del Ministero delle Finanze, N. 151, riferita al precedente art. 87).

CAPO V.

DEI REGISTRI DI MATRIMONIO.

Art. 94.

Nei registri di matrimonio si ricevono :

1o Gli atti di celebrazione di matrimonio ;

2o Le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del

matrimonio.

Disposizione relativa.

Art. 100 R. D. per l'Ordinamento dello stato civile 15 novembre 1865, N. 2602.

Art. 95.

Nei registri di matrimonio si trascrivono:

1o Gli atti di matrimonio celebrati all'estero;

2o Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell' articolo 96 del codice civile;

3o Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell'articolo 366 del codice civile;

4° Gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi;

5o Le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli articoli 121 e 122 del Codice civile, o si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.

Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti coll' atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.

Leggi e Disposizioni relative.

Art. 101, 368 Cod. civ.

Art. 29 Legge consolare 28 gennaio 1866, N. 2804.

Legge 20 maggio 1863, N. 1265, per la trascrizione sui registri dello stato civile dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle Provincie Meridionali.

Legge 23 marzo 1865, N. 2197, con la quale fu provveduto per la sanatoria dei matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle Provincie Meridionali.

Circolare.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 7 dicembre 1874, N. 19768-513, sull'uso dei modelli e delle formole per la compilazione degli atti dello stato civile. (Racc. circolari Min. Grazia e Giustizia, II, 341).

Art. 96.

In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 97.

Il sindaco, o chi ne fa le veci, deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunziare la loro unione in nome della legge.

Art. 98.

Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l'ufficiale dello stato civile presenta il codice civile affinchè legga gli articoli 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.

Art. 99.

Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere nè scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interpetre fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento, si vale del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte, e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L'adempimento di tali formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.

Legge relativa.

Legge 30 giugno 1876, N. 3184, colla quale furono prescritte nuove norme sulla prestazione del giuramento.

Art. 100.

Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendano riconoscere figli naturali, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stesso di

matrimonio.

Se l'atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri, provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

Disposizioni relative.

Art. 179, 181 Cod. civ.

Circolari.

Gli atti di riconoscimento di prole naturale fatti in qualunque modo avanti gli ufficiali dello stato civile sono esenti dalla tassa di registra

ADOLFO CAMOUS - Codice Civile, ecc.

21

zione; vi vanno soggetti quelli che hanno luogo per altro atto qualunque. Normale Min. Finanze, N. 33. (Boll. deman., 1866, p. 427).

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 3 aprile 1875, N. 3000-545, concernente la iscrizione degli atti di riconoscimento dei figli naturali. (Racc. circolari Min. Grazia e Giustizia, II, p. 500).

Art. 101.

L'ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Disposizione relativa.

Art. 7 R. D. 31 luglio 1871, N. 394, col quale furono date norme per l'esecuzione della Legge sui matrimoni degli ufficiali.

Circolari.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 16 gennaio 1866, N. 148, colla quale fu prescritto agli ufficiali dello stato civile di notificare al Ministero delle Finanze i matrimonii contratti da vedove ed orfani di impiegati. (Racc. circolari Min. Grazia e Giustizia, I, p. 547; Collez. Celerif., 1866, p. 214).

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 31 maggio 1869, N. 3260-213, colla quale fu ordinato agli ufficiali dello stato civile di notificare al Ministero delle Finanze, agli agenti del Tesoro, ed ai Pretori i matrimonii contratti da vedove ed orfani d'impiegati. (Racc. circolari Min. Grazia e Giustizia, I, p. 734; Colles. Celerif., 1869, p. 926).

Art. 102.

Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell'atto di matrimoio, al fine indicato nel numero 4 dell'articolo 95.

Art. 103.

Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 96 del codice civile, richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio, deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio, che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

Circolare.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 12 febbraio 1875, N. 1888-531, concernente le richieste per la celebrazione di matrimoni, e la presentazione e deposito dei relativi documenti. (Racc. circolari Min. Grazia e Giustizia, II, p. 484).

Art. 104.

L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell' articolo 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall' ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimonio di cui nel capoverso dell' articolo precedente.

Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile, i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato, colla quale si dichiara l'esistenza di un matrimonio.

Il procuratore del Re, ricevuto l'avviso, provvede tosto a norma dell'articolo 140 per l'occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite.

TITOLO VII.

DEI REGISTRI DI MORTE.

Art. 105.

Nei registri di morte si ricevono :

1o Le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni

che ne siano informati;

« PreviousContinue »