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OPERE

DI

G. D. ROMAGNOSI

RIORDINATE ED ILLUSTRATE

DA

ALESSANDRO DE GIORGI

DOTTORE IN FILOSOFIA E IN LEGGI

CON ANNOTAZIONI, LA VITA DELL'AUTORE, L'INDICE DELLE DEFINIZIONI E DOTTRINE
COMPRESE NELLE OPERE, ED UN SAGGIO CRITICO E ANALITICO SU LE LEGGI NATURALI
DELL' ORDINE MORALE PER SERVIRE D'INTRODUZIONE ED ANALISI DELLE MEDESIME.

VOL. VII. P. II.

SCRITTI SU 'L DIRITTO FILOSOFICO-POSITIVO

MILANO

PRESSO PERELLI E MARIANI EDITORI

CO' I TIPI DI ANGELO SICCA IN PADOVA

1846

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B3638
A 3

1841

DICHIARAZIONE DELL' EDITORE

V7:2

Nei

ei seguenti Articoli, tratti dal Tomo VI. del Giornale di Giurisprudenza, che discorrono un argomento assai controverso fra i giureconsulti, e molto delicato, s'incontrano sovente delle espressioni e delle sentenze che non possono andare a grado di chi imparzialmente e religiosamente consideri la natura degli Ordini regolari e delle Corporazioni pie di qualsiasi specie, e la loro salutare influenza nella società. Ma nel trattare dei diritti civili, nascenti dalla nuova condizione in cui furono posti i monaci, e in generale i membri delle società appellate mani-morte, delle leggi e decreti delle republiche surte dalla rivoluzione francese, e del governo di Napoleone, era naturale che i giureconsulti positivi seguissero i principj adottati dalle nuove leggi, per non falsarne il testo o l'indole. Noi, a bastanza lontani da que' tempi e da quelle idée, dobbiamo separare le disposizioni e le conseguenze di quelle leggi dalla realtà delle cose, e deplorando gli effetti di pregiudizj dettati dalla irreligione, fermarci a considerare i rapporti giuridici positivamente stabiliti, su i quali s' aggira tutta la discussione, lasciando da parte le ragioni che mossero quel Legislatore a prendere delle misure violente in cose che non ispettano al poter

secolare.

M319987

ADG.

Dell' inabilitazione degl' individui appartenenti agli Ordini regolari soppressi, a succedere alle eredità aperte dopo le nuove Costituzioni, e dopo il Codice Napoleone.

§ 1086. La Corte di Cassazione nel giorno 1.o Febrajo 1813 ha

pronunziato sopra un affare che presentava una questione di grande importanza. Trattavasi di sapere se i Frati italiani erano restituiti alla vita civile pe'l solo effetto della publicazione del Codice Napoleone in Italia. La Corte d'Appello di Genova aveva nel 1809 risoluto assertivamente tale questione pe'l motivo principale, che il Codice Napoleone dichiarava in termini generali: che ogni Italiano godeva dei diritti civili, e che non metteva la professione religiosa nel numero delle cause per le quali s'incorreva nella morte civile.

ne,

La Corte di Cassazione, a cui era stata denunziata questa Decisiol'ha annullata su le Conclusioni conformi del sig. Procuratore generale Merlin. Essa ha considerato particolarmente, che la morte civile dei Frati italiani risultava dalle leggi puramente politiche, alle quali il Codice civile non aveva potuto derogare.

« Attesochè le leggi milanesi (dice la Decisione), ancora in vigore >> allorchè dopo l'erezione del Regno d'Italia, nel quale il Ducato di » Milano è incorporato, il Codice Napoleone vi è stato publicato, ri» putavano i Religiosi morti civilmente, e li dichiaravano incapaci di » succedere; che questo Codice non le ha abrogate nè tacitamente, nè >> espressamente; che i suoi articoli 8. 22. 23. 24., nei quali la Corte >> Imperiale credette trovare quest' abrogazione, non sono niente più » applicabili ai Religiosi ed agli effetti dei voti monastici, di quello che » lo siano agli emigrati ed agli effetti dell' emigrazione, e di quello che » l'art. 3. dello stesso Codice, relativo alle leggi di Polizia, lo sia agli » Ambasciatori o ad altri membri del Corpo diplomatico; che in tutti » questi casi, i quali appartengono ad un ordine di cose puramente politico, non è nelle leggi civili che bisogna ricercare la volontà del Legislatore, ma nelle leggi speciali e particolari destinate a regolarli » (1).

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(1) Vedi

questa Decisione per intiero più sotto, § 1088. in fine.

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