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sopra, non potranno introdurvisi se non in uniforme ed accompagnati almeno da un graduto del Corpo.

ART. 22. Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli e le feste di qualunque sorta;

b) lo spaccio di cibi e di bevande.

È altresi vietato di accerdervi con armi di qualunque specie.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite coll'ammenda fino a lire 50 o cogli arresti fino a giorni 10.

ART. 23. I locali di meretricio potranno restare aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l'ammenda fino a lire 50 e con gli arresti fino a giorni dieci.

ART 24. Quando in un locale di meretricio vi si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l'ordini e per la sicurezza pubblica, gli ufficali od agenti di pubblica sicurezza avranno facoltà di ordinarne lo sgombro.

ART. 25 Oltre quanto è stato disposto agli articoli 11 e 18, l'Autorità di pubblica sicurezza ordinerà la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi :

1 Quando risulti, in conformità di quanto è disposto nell'art. 42, che il locale sia divenuto un focolare d'infezione di malattie celtiche;

2. Quando vi si eserciti il meretricio di minorenni, e ciò independentemente dall'essere stata o no spiegata l'azione penale e salvo per le minori degli anni 18 quanto prescrive l'articolo 116 della legge sulla pubblica sicurezza dell 30 giugno 1889 n. 6144;

3. Quando risulti che si sieno sottratte donne alle visite ordinate dall'Autorità di pubblica sicurezza in conformiià al disposto dell'art. 37 e seguenti, o quando risulti che una donna, allontanata per causa di mallattia, sia stata nuovamenta accolta nel locale senza attestazione medica di essere del tutto guarita ;

4 Quando siasi impedito o tentato di impedire l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o siasi impedito o tentato impedire, in qualunque modo l'esercizio delle loro attribuzioni;

5. Quando siavi recidiva contravvenzione al diposto degli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

6. Quando, in generale, ragioni di ordine o di sicurezza pubblica consiglino all'Autorità di pubblica sicurezza l'adozione di questa misura ;

7. Quando, chi d spone del locale a titolo di proprietà, usufrutto o locazione dichiari di non volere sia ulteriormente destinato al meretricio, a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale. In questo caso nè egli nè i suoi cessionari potranno ritirare la concessione prima del termine stabilito, se questo fu fissato, e nel caso non fosse stato fissato prima del termine ammesso dalla consuetudine locale.

ART. 26. La dichiarazione di locale di meretricio sarà ritirata d'ufficio o su domanda degli interessati, quando sia constatato che in un dato locale non si esercita il meretricio,

ART. 27. L'ordinanza di chiusura sarà fatta notificara dall'Autorità di pubblica sicurezza nei modi e con le forme di cui all'articole 10 tanto a chi dispone del locale, quanto alle donne che vi hanno dimora.

ART. 28. Contro l'ordinanza di chiusura è ammesso il reclamo nei modi stabilit. coll'articolo 12. Il reclamo non sospende la esecuzione dell'ordinanza.

ART. 29. Quando non ostante l'ordinanza di chiusura il locale continuasse al tenersi aperto ed in esercizio, o venisse riaperto senza il prevent vo assenso dell'Autorità di pubblica sicurezza, che dispone del locale sarà dichiarato in contravvenzione e denunziato all'Autorità giudiziaria par l'applicazione dell'articolo 434 del codice penale.

ART. 30. Pronunciata l'ordinanza di chiusura di un locale che ha servito ad uso di meretricio, l'Autorità di pubblica sicurezza fotrà impedire che esso sia riaperto allo stesso scopo durante 3 mesi dalla data dell'ordinanza di chiusura; dopo i quali cesserà ogni vincolo speciale sul locale, salvi nuovi provvedimenti in seguito a fatti nuovi.

L'Autorità di pubblica sicurezza permetterà la riapertura del locale, anche prima dello spirare del detto termine, quando non abbiaragione di temere che chi disporrà del locale stesso o il nuovo inquilino sieno persone interposte da quegli il quale ne disponeva in precedenza, o persone che vogliano servisene per farvi continuare il meretricio. Contro tale giudizio è ammesso reclamo ai termini dello articolo 12. I reclamo pero non ha effetto sospensivo.

ART. 31. Non è dovuta indennità alcuna ai proprietari, o affittuari dei locali di meretricio per disposizioni di chiusura, date per ragioni di ordine o di salute pubblica ai termini del presente regolamento, salve sempre le azioni penali e civili contro gli ufficiali di pubblica sicurezza che avessero operato in mala fede o fer fatto non giustificabile.

TITOLO V.

TUTELA DELLE DONNE CHE INTENDONO ABBANDONARE 1 LOCALI DI MERETRICIO.

ART. 32. Chiunque detenga o cooperi a detenere in un locale di meretricio, in opposizione alla sua volontà, una donna, ancorché essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio e non ostante qualunque promessa, obbligazione o debito abbia la donna contratto, è punito colla ammenda fino a L. 50 o cogli arresti fino a 10 giorni se nel fatto non concorrano gli estremi del reato di cui all'articolo 146 (1) del codice penale.

ART. 33. Quando l'Autorità di pubblica sicurezza abbia motivo di ritenere che

(1) Art. 146 Codice penale.

Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale à

punito con la reclusione da un mete a cinque anni e con la multa sino a lire mille.

Se il colpevole, per commettere il fatto o durante il medesimo, usi minacce, seviz'e o inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero consegni la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da lire cinquecento a tremila.

Se il fatto sia commesso contro un ascendente o contro il coniuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubbico ufficiale a causa delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute o agli averi dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da liro mille a cinquemila.

La pena è diminuita da un sesto alla metà, se il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza aver consegnito il fiue propostosi e senza averle cagionato alcun danno.

qualche donna sia trattenuta nei locali dichiarati di meretricio, contro la sua volontà ed abbia manifestata l'intenzione di abbandonare il meretricio, dovrà chiamarla i solatamente alla sua presenza, incoraggiarla nella presa determinazione e facilitarie il ritorno ad una vita onesta.

A tale effetto la detta Autorità farà offici presso il Pretore ed il Sindaco del luogo ove dimora la famiglia della donna, perchè vogliano alla lor volta interessarsi onde la stessa donna possa trovare assistenza o ricovero nella famiglia.

Nei luoghi ove esistano Istituti o Società aventi per iscopo il ritorno ad una vita onesta delle donne dedite al mal costume, o il loro loro patronato dopo uscite dai locali di meretricio, l'Autorità di pubblicca sicurezza dovrà porsi in rapporto con essi.

I Prefetti, i Sottoprefetti, i Questori, i Funzionari ni pubblica sicurezza et i Sindaci sono specialmente incaricati di favorire l'istituzione di consimili Istitute dove non esistano.

ART. 34. Quando all'Autorità di pubblica sicurezza risulti che una minorenne si dà al meretricio, curerà di farla accogliere in una casa di patronato, e, quando ciò non sia possible e la minore non abbia raggiunto i 18 anni di età, la stessa Autorità | rovvedera, secondo viene disposto dagli articoli 113, 114, 115, e 116 della legge sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 n. 6144; il tutto senza pregiudizio delle denuncie alle Autorità giudiziarie, quando concorrano gli estremi dei reati di lenocinio o di corruzione (di cui all'articolo 345 e seguenti (1) del codice penale).

ART. 35. Quando uno donna manifesti all'Autorità di pubblica sicurezza la volontà di abbandonare un locale di meretricio, dichiarando che subisce o te ne di avere a

(2) Articoli 315 e seguenti Codice penale.

Chiunq ie, per servire all'altrui libidine, induce alla prosfituzione una persona di età minore, o ne eccito la corruz'one, è punito con la reclusione da tre a trenta esi e con la multa da lire cento a tremila.

La reclusione è da uno a sei anni e la multa non è inferiore a lire cinquecento, se il delitto sla

commesso:

1 sopra persona che non abbia compiuto gli anni dodici;

2° con inganno ;

3o da ascendeti, da affini in linéa retta ascendentale, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dal tutore, ovvero da oltra persona cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o costodia, anche temporanea;

4° abitualmente o a fine di lucto.

Concorrendo più di una delle suaccennate circostanze prevedute sotto numeri diversi, la reclusione è da due a sette anni, e la multa non è minore delle lire mille.

Art. 346. Chiunque, per servire all' altrui lib'diue, favorisce o agevola la prostituzione o la corruzione di una persona minorenne, nei modi o nei casi ind'cati nel primo capoverso dell' articolo precedente, è punito con la reclusione ra tre mesi a due anni e con la multa da lire trecento a cinquemila; e, nel caso preveduto nel secondo capoverso, la reclusione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire cinquecento a simila.

Arl. 347. L'ascendente, l'affine in linea ascendentale, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorché maggiorenni, o il minore sottoposto alla sua tntela, è punito con la reclusione da sei a dieci anni,

Se l'ascendente o il marito induca con inganno alla prostituzione il discendente o la moglie, maggiorenni, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni.

Art. 348. Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negliarti coli precedenti sia il marito, non si procede che a querela della moglie; e, se questa sia minorenne, anche a querela di colui che, ove ella fosse nubile, avrebbe sopra di lei la prodestà patria o l'autorità tutoria.

Lo condanna ha per effetto la perdita della podestà maritale.

subire maltrattamenti, o che viene fatta opposizione alla sua volontà con minaccie di ritenere le vesti ed altri oggetti di sua spettanza, l'Autorità stessa provvederà nel modo che ravviserà più acconcio alla tutela della richiedente, inviando anche, se del caso, due agenti di pubblica sicurezza nel locale.

L'invio degli agenti dovrà farsi sempre quando la donna richiede per abbandonare il locale e ridursi a vita onesta.

ART. 36. Le donne uscenti dai locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti fatte per la loro persona, e cosi della biancheria loro personale.

Nascendo contestazione sulla proprietà di tali vesti e bianche ie o di altri ogetti, *che la donna affermi er suoi, o accampandosi pretese di credito su dette vesti, blancherie od oggetti, l'Autorità di pubblica sicurezza chiamerà innanzi a sè le parti contenden i onde tentarne la conciliazione a termini dell' articolo 36 della legge sul personale di pubblica sicurezza in data 21 dicembre 1890 n. 7321.

Non riuscendo la conciliazione, la donna pot à asportare le vesti e le biancherie fatte per la propia persona e che sono presunte di sua proprietà secondo i criteri sopraindicati, salva alle parti l'azione giudiziaria.

lu quanto agli altri oggetti potranno essere, quando una delle parti lo richieda, posti sotto suggello a cura dell' Autorità di pubblica sicurezza.

TITOLO VI.

DEI MEZZI DIRETTI AD IMPEDIRE LA PROPAGAZIONE DELLE MALATTIE
CELTICHE ED A FACILITARNE LA CURA.

ART. 37. Per assicurare l'osservanza delle prescrizioni imposte a chi dispone dei locali dichiarati di meretricio, di cui è parola agli articoli 16 e seguenti, l'Autorità sanitaria potrà di ufficio o su proposta dell'Autorità di pubblica sicurezza, procedere, o direttamente o per mezzo di medici a sua dipendenza, oppure richiedendo il concorso dei medici militari, all'ispezione delle donne che vi esercitano il meretricio.

I sanitari che visitano, a norma dell'art. 16, donne in case di meretricio, hanno obbligo di denunciare all' Autorità sanitaria quelle che trovano infette da malattie celtiche. La contravvenzione a tale obbligo è punita coll'ammenda fino a lire 50, salve le ulteriori disposizioni a loro carico dell' Autorità sanitaria.

ART. 38. Le donne dimoranti od accolte in locali di meretricio, sebbene sospette d'infezioni celtiche, non potranno, contro loro volontà, essere sottoposte a visite sanitarie; ma in questo caso esse saranno presunte infette ed equiparate, agli effetti del presente regolamento alle infette.

ART. 39. Le donne che in occasione delle visite di cui sopra saranno riconosciute infette da forme contagiose di malattie celtiche, o come tali presnte, a senso dell'articolo precedente, dovranno essere immediatemente allontanate dal locale di meretricio e inviate alle sale sifilopatiche delle cliniche universitarie o degli ospedali comuni, a norma degli articoli 43 e seguenti, a meno che esse donne non dichiriano di voler provvedere direttamente alla loro cura, dando sicura garanzia di cessare dal meretricio fino a guarigione completa, riconosciuta tale dall' Autorità sanitaria.

L'Autorità di pubblica sicurezza dovrà vigilare che la segregazione di queste

donne sia mantenuta assoluta e completa, provvedendo ai termini dell'articolo seguente nel caso d'inosservanza

ART. 40 Qualora le donne infette o tali presunte siene isolate e non pesano giusficare di provvedere direttamente alla loro cura; o non diano garanzia di abbandonate nel frattempo in meretricio saranno inviate nei locali di cura di cui all'articolo 43 e seguenti per rimanervi fino ed ottenuta guarigione.

Qualora le donne abandonnessero il luogo di cura sia questo in locali privati, sia in quelli di cui agli articoli 43 e seguenti prima di essere guarite, incorreranno per questo nell'ammenda fino a L. 50 o negli arresti fino a giorni 10, salvo il loro rinvio coattivo in luogo di cura, che dia sicura garanzia del loro isola”

mento.

Non si farà luogo all'applicazione di alcuna pena quando la donna provi all'autorità di pubblica sicurezza che uscendo dal luogo ove fu inviata. può provvedera alla sua cura in altro modo, in conformità di quando stabilisce l'articolo 39 del presente regolamento.

ART. 41. L'invio delle donne infette o tali presunte ai luoghi di cura, di cui agli articoli 39 e seguenti, sarà fatto dall'Autorità di pubblica sicurezza con lettera alle rispettive Direzioni le quali a loro volta daranno avviso all'ufficio dell'uscita delle donne stesse o perchè guarita o perchè allontanatesi nel corso della cura.

Sarà pure obbligato ogni medico che prende privatamente in cura una donna che esercita un locale di meretricio e che è trovata infetta ad avvertire di ciò l'Autorità di pubblica siccurezza, notificando quando sia guarita od abbia abbandonata la cura.

ART. 42. Quando in un locale di meretricio la visita sanitaria di cui all'art. 37 abbia constatato per tre o più volte di seguito la presenza di donne affette di malattie celtiche con forme contagiose, od anche per una sola volta due o più donne affette dalle stesse malattie, il locale potrà essere dichiarato come focolare d'infezione e ne sarà disposta la chiusura nei modi stabiliti dell'articolo 25 e seguenti del presente regolamento.

ART. 43. Gli individui dell'uno o dell'altro sesso affetti da malattie cetliche saranno accolti nelle cliniche sifilopatiche o negli spedali generali o comuni, se pure all'accoglienza loro in detti spedali generali o comuni non facciano ostacolo particolari statuti, salvo quando è disposto coll'articolo 50.

ART 44. Saranno istituiti dispensari, nei quali, oltre la consultazione gratuita, si offrano le maggiori facilitazioni di cura delle malattie celtiche, a norma delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'interno.

Siffatti dispensori saranno di preferenza istituiti presso gli ospedali.

ART. 45. Nelle città dove esistono cliniche a sezioni sifilopatiche, saranno ad esse affidati preferenza il servizio delle malattie celtiche e il dispensario salva sempre gli opportuni ulteriori provvedimenti dove le cliniche o sezioni sifilopatiche non fossero sufficienti al servizio.

ART. 46 Anche negli ospedali, che non resultino fondati al solo fine di curare alcune speciali e determinate malattie, nei quali non vi siano sezioni (servizi, reparti, turni, ecc.) speciali per la cura delle malattie celtiche, sarà possibilmente provveduto pure per essa.

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