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ALLEGATO E.

Statistica delle malattie veneree verificatesi nei marinai della Regia Flotta italiana del 1883 al 1890 quali furono presentate l'11 Ottobre 1891 al Consiglio Superiore di Sanità dal Consigliere Cucca Ispettore Medico militare.

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(1) Nell'anno 1891 non è aggiunto il contingente dei curati sulle regie navi. (2) Riportata a un anno la cifra dei casi di malattie veneree osservate nei primi 8 mesi del 1891 si hanno 5,544 casi, e quindi la media annuale su 1,000 della forza è di 284.33.

(3) Riportata ad un anno la cifra dei casi di sifilide osservati nei primi 8 mesi del 1891, si hanno 984 casi e quindi la media annuale su 1000 della forza è 50.46.

ALLEGATO L.

REGOLAMENTO SUL MERETRICIO

27 Ottobre 1891

corredato di tutte le altre disposizioni legislative e regolamenti da esso richiamate.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. Le pubbliche Autorità, secondo le competenze e nei modi stabiliti dalle leggi generali e dal presente regolamento, provvederanno.

1. Ad impedire che in luogo pubblico o aperto al pubblico vengano offese la morala e la decenza.

2. A vigilare nell'interesse generale della sicurezza e dell'igiene pubblica i luoghi dichiarati « locali di meretricio >>.

3. A tutelare le donne che intendono abbandonare i locali di meretricio, non che ad agevolarne il ritorno a vita onesta.

4. A vigilare sulla cura delle malattie celtiche e ad impedirne la diffusione.

Salve le altre disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali, le facoltà dei pubblici officiali ed agenti di provvedere agli scopi sopra indicati sono designate e limitate come appreso.

TITOLO II.

OFFESA CONTRO LA MORALE E LA DECENZA PUBBLICA.

ART. 2. È vietato alle persone dell'uno e dell'altro a sesso :

a) ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici od aperti al pubblico;

b) seguire per via le persone adescandole con atti o parole ad libertinaggio;

c) affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case diehiarate locali di meretricio;

d) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.

ART. 3 Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al precedente articolo, sempre quando non costituiscano il reato di cui all'ar. 338 (1) del codice penale,

(1) Art 338 del codice penale.

Chiunque, fuori del cası indicati negli articoli precedenti, offende il pudore o il buon costume, con atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi.

sono punito coll'ammenda fino a lire 50 o cogli arresti fino a giorni 5. Nei casi più gravi la pena degli arresti potrà ostendersi fino a giorni 10.

ART. 4. Le persone colte il contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 2 potranno, quando ne sia il caso, essere accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per le necessarie idificazioni

I verbali di contravvenzione verranno rimessi alla competente Autorità giudi

ziaria.

TITOLO III.

LOCALI DI MERETRICIO.

ART. 5. Per locali di meretricio si entendono le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo di ricovero chiuso, dove, nei modi stabiliti dal presente regolamento, sia dichiarato esercitarsi abitualmente il meretricio.

ART. 6. La dichiarazione che stabilisce essere una casa, un quartiere o qualsiasi altro luogo di ricovero chiuso locale de meretricio » è fatta dell'Autorità di pubblica sicurezza, quando tale dichiarazione venga richiesta ad essa Autorità da chi intende aprire siffato locale

ART. 7. Nessun locale di meretricio potrà esser posto in esercizio sotto pena della ammenda di lire 50 o degli arresti fino a giorni 10, prima di avere ottenuto la dichiarazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo precedente.

ART.8. Quando all'Autorità di pubblica sicurezza consti, per proprie informazioni o per denunzia od istanza di persona interessata, che in un dato locale, si esercita abitualmente il meretricio, dovrà chiamare alla sua presenza chi dispone del locale ed avvertirlo che, continuando tale uso del locale, sarà da essa Autorità provveduto a norma del presente regolamento, salva la denuncia, se del caso, per la contravvenzione di cui all'articolo 7.

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente e la denuncia per contravvenzione avranno corso qualora la persona invitata non si presentasse senza giustificato motivo.

ART. 9. L'Autorità di pubblica sicurezza prima di provvedere ed emettere, se ne sia il caso, la dichiarazione di un locale di meretricio, ha obbligo di interpellare in proposito il Comando dei Reali Carabinieri, che dovrà rilasciare il suo parere in iscritto. Tale parere sarà solamente consultivo.

La stessa Autorità dovrà esaminare, coll'assistenza di un impiegato che farà da segretario, i testimoni che fossero presentati dagli interessati o risultassero dalle denunzie. Tali dichiarazioni saranno redatte in iscritto.

ART. 10. Le dichiarazioni che l'Autorità sarà per emettere a senso degli articoli 6 e 8 verranno fatte comunicare, per copia, a cura del Comandante della brigata Guardie di città, ove esista, o da una delle guardie alla sua dipendenza, oppure da un inserviente comunale negli altri casi, all'inquilino o a chi rappresenta le persone che dimorano nel luogo che viene dichiarato locale di meretricio.

Di questo mandato l'incaricato riferirà per iscritto, indicando il giorno e l'ora della comunicazione e la persona cui venne fatta.

ART. 11. Nessun locale può essere fatto servire ad uso di meretricio contrà la volontà di chi ne dispone a titolo di proprietà, usufrutto o locazione.

Non potrà neppure permettersi sia impiegato a tale uso un locale che per la sua

speciale situazione e particolarmente per trovarsi vicino ad edifizi destinati all'istruzione, educazione o culto, oppure a caserme, a mercati o ad altı i luoghi di pubblica riunione, possa essere, a giudizio dell'Autorità di pubblica sicurezza, occasione di scandalo.

Quando un locale già dichiarato di meretricio venisse a trovarsi nella condizione di cui sopra, ne sarà ordinata la chiusura.

ART. 12. Le persone abitanti nel locale dichiarato di meretricio e quando queste siano minori di età, i parenti od affini, fino al terzo grado inclusivamente, i proprietarii, i comproprietarii e gli aventi a qualsiasi titolo il godimento del locale, e ogni altra persona interessata, potranno portare reclamo contro l'ordinanza contenente tale dichiarazione entro otto giorni dalla sua notificazione

Il reclamo deve essere diretto all'Autorità politica del circondario.

Il reclamo non ha effetto sospensivo.

ART 13. Su tali reclami decidera una Commissione presieduta dal Prefetto o da un Consigliere di Prefettura da lui delegato o dal Sottoprefetto, e composta del Sindaco o di un suo Delegato e di un funzionario del pubblico Ministero presso il Tribunale o del Pretore secondo i luoghi.

ART. 14. La Commissione si riunirà, d'urgenza, e interrogherà in privato l'Autorità di pubblica sicurezza, gli interessati ed i testimoni presentati dalle parti ed assieme a tutte quelle altre informazioni che ravviserà piû acconcie.

La Commissione delibera a maggioranza, ed il suo giudizio è insindacabile amministrativamente.

ART. 15. La dichiarazione di locale di meretricio non potrà esser fatta d'ufficio se non per quei locali ove si trovino riunite due o più donne allo scopo di meretricio. Potrà però esser fatta anche nel caso che si tratti di locale occupato da una dona sola, che eserciti pubblicamente il meretricio, quando questa abbia subito precedente condanna per contravvenzione al presente regolamento, o consti che ebbe ad inoculare ad altre persone una malattia celtica della quale sia essa stessa affetta.

ART. 16. Chi dispone del locale, che deve sssere dichiarato « di meretricio » devrà passare un atto di sottomissione innanzi all'Autorità di pubblica sicurezza, nel quale :

1o darà una completa descrizione dei locali addetti ad uso di meretricio, coll'indicazione delle aperture che vi danno accesso;

2o darà l'elenco e le generalità delle persone che vi eserciteranno il meretricio e di quelle addette al servizio, obbligandosi a notificare entro 24 ore all'Autorità di pubblica sicurezza ogni cambiamento nelle persone che vadano a dimorare nel locale o che l'abbandonino definitivamente;

3o si obbligherà a non ammettere, ne a permettere vi restino per alcun titolo, neppure temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con forme contagiose ;

4° si obbligherà a provvedere alla vigilanza sanitaria nei riguardi delle malattie celtiche sulle donne che dimorano nel locale, o lo frequentano, per esercitarvi il meretricio; indicando in pari tempo con quali mezzi provvederà alla loro cura fuori di esso in caso presentino forme contagiose di malattie celtiche.

A tale effetto indicherà nome e cognome del sanitario a cui sarà affidata tale vigi

lanza, allegando una dichiarazione del medesimo che ne assume l'incarico, a norma delle istruzioni che saranno impartite dall'Autorità sanitaria.

ART. 17. L'Autorità di pubblica sicurezza, innanzi di accettare quest'atto di sottomissione e di fare la dichiarazione del locale di meretricio :

1° provvederà al ispezionare il locale stesso per accertarsi se nulla si opponga per la sua situazione in ordine al disposto dell'articolo 11 del presente regolamento, e se corrisponda alla datane descrizione;

2. stabilirà, secondo le contingenze, se possa avere, uno o più igressi, ordinando la chiusura, con muratura, di ogni altro passaggio all'esterno o'di qualsiasi comuni cazione con altri locali;

3. trasmetterà ell'Autorità sanitaria le opportune indicazioni intorno al locale, al número delle persone che vi devono essere ammesse per esercitarvi il meretricio ed al sanitario a cui ne sarà affidatà la vigilanza igienica, perchè dichiari se ritenga adeguato al bisogno tale servizio di vigilanza o indichi come si debba altrimenti provvedere perchè ne sia meglio garentita la incolumità pubblica.

ART. 18. Quando chi dispone del locale non si voglia uniformare alle ingiunzioni fatte dall'Autorità di pubblica sicurezza relativamente alle condizioni del locale e al servizio di vigilanza sanitaria o, avendo dichiarato di attenervisi nell'atto di sottomissione, trasgredisca a questi od agli altri obblighi in esso assunti, gli sarà nel primo caso rifiutata la dichiarazione del suo locale come « locale di meretricio», nel secondo gliene sarà ordinata la chiusura.

ART. 19. Chi dispone di un locale, dichiarato « locale di meretricio » sarà sotto posto alla pena dell'ammenda fino a lire 50 o agli arresti fino a giorni 10, coll'obbligo di ridurre le cose in pristino' quando abbia modificato il locale stesso o i suoi accessi senza previo consenso dell'Autorità di pubblica sicurezza. ART. 20. Sarà sottoposto alla stessa pena.

1. quando non ottemperi all'obbligo di notificare i cambiamenti che avvengano nelle persone ammesse all'esercizio del meretricio, salve le norme di cui al titolo IV del regolamento per l'applicazione della legge sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 n. 6144, intorno al servizio di anagrafe statistica, le cui penalità saranno applicate anche ai contravventori alla presente disposizione;

2. Quando, scientemente o per incuria nella vigilanza sanitaria, ammetta nel locale o permetta vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose.

TITOLO IV.

VIGILANZA SUI LOCALI DI MERETRICIO.

ART. 21. In qualunque ora dell'orario stabilito a norma dell'articolo 23, ed anche fuori di questo se per gravi motivi di sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza potranno entrare nei locali dichiarati di meretricio e procedervi a visita in tutte le stanze.

Di regola, tranne nei casi di urgenza o per eccezionali esigenze del servizio, gli agenti, nel primo caso, non potranno entrare in detti locali, sotto minaccia di pene disciplinari, se non in due ed in uniforme. Nel secondo caso, salvo i casi di cui

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