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communi ove manchino o dove quelli che esistono siano giudicati insufficienti. In tali dispensari la consultazione è gratuita e si offrono le maggiori facilitazioni per la cura delle malattie sifilitiche e veneree, in determinati giorni e ore per gli uomini, ed in determinati giorni e ore per le donne ed i bambini.

Saranno adoperate le opportune cautele affinchè i dispensari possano essano essere noti al pubblico; ma questi vi possa accedere segretamente.

ART. 4. I medici condotti avranno l'obbligo di curare gratuitamente ed anche a domicilio, in caso di bisogno, le malattie sifilitiche in colore che abbiano diritto in genere a gratuità di cura. Non potranno rifiutare queste loro cure ad ogni altra persona, salvo il diritto agli onorari.

ART. 5. I medici dei dispensari rilasceranno gratuitamente fogli di spedalità nei casi di manifestazioni sifilitiche.

Restano ferme le disposizioni vigenti circa il rilascio di certificati di spedalità da parte dei medici condotti.

ART. 6 Quando un medico condotto, od altro curante abilitato a rilasciare certificati di spedalità, ricusasse di rilasciarli a persone affette di manifestazioni sifilitiche, ovvero l'autorità municipale rifiutasse di vidimare tali certificati, l'autorità politica, sull'istanza dell' ammalato, puô ordinare che esso sia, previa visita medica, curato in uno spedale, a carico di chi di ragione.

ART. 7. Fino a nuovi provvedimenti non potranno essere obbligate ad accoglier, in cura permanente i sifilitici quelle opere pie, che, per i loro statuti escludono la cura della sifilide.

Tuttavia nei casi d'urgenza, e quando senza pericolo non si possa inviare l'ammalato di sifilide in uno spedale destinato a riceverlo, il prefetto, il sotto-prefetto, od il sindico, a tenore degli art. 3, 7. 103 della legge communale e provinciale, e 7 dell' allegato E alla legge del 20 marzo 1865, potranno ordinare l'ammisione negli spedali che statutariamente non sieno destinati a riceverlo.

Tale disposizione sarà specialmente applicata nei casi di bambini affetti da sifilide. I medici curanti, che per gli statuti dell' opera pia abbiano obbligo generico della consultazione per gli esterni, non potranno rifiutarsi di visitare e curare anche gli affetti da malattie sifilitiche e veneree.

ART. 8. Le spese di spedalità a favore delle persone affette da manifestazioni sifilitiche saranno a carico degli enti che, per le leggi in vigore hanno generieamente l' obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove ai termini delle leggi vigenti, o per particolari statuti o convenzioni, siffatti enti non vi siano tenuti, tali spese saranno a carico dello Stato, e graveranno sul bilancia del ministero dell' interno.

ART. 9. Nei dispensari la somministrazione dei medicinali indicati in apposito ricettario, approvato dal ministro dell' interno e riveduto ogni cinque anni almeno sarà fatta gratuitamente agli individui muniti di certificati di miserabilità; ed a tutti gli altri a prezzo di costo.

Anche per le spese contemplate nel presente articolo sono applicabili le norme stabilite nell' articolo precedente.

In quei comuni pero, dove per legge o consuetudine si dispensino gratuitamente ai poveri, ed i carico del bilancio municipale, medicinali senza eccezione di

malattie, dovranno del pari, contro ricetta rilasciata dal dispensario, essere somministrati gratuitamente anche i medicinali pei sifilitici e pei venerei

ART. 10 Le spese per il materiale e per il personale dei dispensari saranno fino a nuovi provvedimenti, a carico dello Stato; salvi gli accordi che avessero luogo con gli enti morali.

La nomina del personale, salvi sempre gli accordi sovraccennati, sarà fatta dal ministro dell' interno.

presente

ART. 11. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento. ART. 12. Con successivi decreti ministeriali sarà determinato quando regolamento dovrà esser posto in vigore in ciascuna provincia, di mano in mano che risulterà provveduto ai servizi delle sezioni dermo-sifilopatiche negli ospedali civili e dei dispensari celtici per le consultazioni gratuite.

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I Dispensari governativi che in base alle suaccennate disposizioni verranno istituiti per le consultazioni e la cura gratuite delle malattie celtiche, nelle città dove tali istituzioni difettano o sono insufficienti, saranno tenuti aperti tutti i giorni eccetto i festivi, almeno per lo spazio di due ore, sempre che non sia riconosciuto il bisogno di prolungare questo periodo per il numero degli infermi che si presentino alle consultazioni.

ART. 2.

Le consultazioni si terranno nei medesimi, alternativamente, in un giorno per gli uomini ed in altro giorno per le donne.

ART. 3.

I medici che vi sono addetti, dovranno prestare assistenza gratuita a tutti gli infermi e le inferme per malattie sifilitiche o veneree, e rilasciare ai medesimi le ricette pei medicinali di cui abbisognano per curarsi.

ART. 4.

Quando pero la gravità dei morbi dai quali siano affette le persone che si presentano alla consultazione, sia tale da non potersi curare ambulatoriamente, i Direttori dei Dispensari rilasceranno agli infermi un certificato constatante il bisogno di ammetterli in cura in un Ospedale (Modulo N. 1).

ART. 5.

Spetta ai Sanitari addetti ai Dispensari di curare la conservazione di tutti i mobili, arredi, ferri chirurgici e medicinali, di far mantenere la massima pulizia dei locali dagli inservienti, e di far tener l'ordine dalle persone che vi affluiscono per le consultazioni.

ART. 6.

I medicinali che i Sanitari addetti ai Dispensari sono autorizzati di prescrivere colle loro ricette sono i seguenti:

a) Acqua distillata;

b) Sublimato corrosivo in polvere ed in soluzione del 2 p m., 1 p. m., 1/2 p. m. e tutti gli altri preparati mercuriali, in ispecie protojoduro di mercurio, bijoduro di mercurio, pomata mercuriale semplice e doppia, calomelano, precipitato rosso; c) Acido fenico, iodoformio, acido borico, joduro di potassio, di sodio, arseniato di ferro, liquore arsenicale di Fowler, acido arsenioso, preparati ferruginosi, nitrato di argento solido ed in soluzione, estratto acquoso d'oppio, estratti inerti e polveri ; d) Olio di olivo, olio di mandorle, vasellina, ecc.;

e) Medicature asettiche ed igieniche (sistema Lister);

f) Saponi al sublimato, ecc.;

g. I balsamici e gli astringenti che occorrono per le malattie veneree.

ART. 7.

Nelle città dove i medicinali pei poveri non si distribuscono da Opere Pie del luogo o dalla Congregazione di Carità, la loro somministrazione sarà eseguita da farmacie espressamente designate dai signori Prefetti, in base alla presentazione di Buoni rilasciati dai Direttori dei Dispensari.

ART. 8.

I Buoni di cui all'articolo precedente saranno conformi ai Moduli N. 2 e 3 annessi al presente e dovranno essere sempre firmati dal Medico Direttore del Dispensario.

I Buoni Modulo 2 serviranno per gli individui che si presentano muniti di certificati di indigenza, epperó daranno diritto di ottenere la spedizione gratuito della ricetta nella farmacia designata per quelle forniture.

I Buoni Modulo 3 saranno rilasciati a tutte le altre persone che ricorrono al Dispensario e serviranno per ottenere dalla farmacia designata la somministrazione dei medicinali ai prezzi minimi convenuti.

ART. 9.

Dove i medicinali pei poveri sono distribuiti da Opere pie, dalla Congregazione di Carità o dal Comune, i Direttori dei Dispensari rilasceranno le ricette sui Buoni Modulo 4. lasciando a cura degli individui che le ottengono, di valersene nei modi e secondo le norme che regolano quelle somministrazioni presso le rispettive Opere pie e i Comuni.

ART. 10.

I Buoni Modulo N. 2 serviranno pure ai signori Direttori dei Dispensari per provvedere ai farmaci di cui devono far uso i Sanitari durante le consultazioni. In tali casi invece di inscrivere nel Buono, il nome dell'individuo pel quale si rilascia la ricetta, indicheranno per uso del Dispensario.

ART. 11.

Tutti i Buoni verranno staccati da appositi bollettari a matrice che i Direttori dei Dispensari avranno cura di tenere con regolarità, e saranno controdistinti con numero d'ordine progressivo per ogni categoria.

Le matrici si conserveranno dai Direttori dei Dispensari per comprovare le ordinazioni fatte.

I Buoni Modulo N. 2 saranno ritirati dai farmacisti incaricati della somministrazione dei medicinali, per corredare le contabilità che dovranno presentare alla fine di ogni trimestre, onde ottenere il pagamento dei loro crediti.

ART. 12.

Alla fine di ogni trimestre i Direttori dei Dispensari ritireranno dai farmacisti che hanno quell'incarico, le contabilità dei medicinali somministrati agli indigenti, corredate nel modo suindicato e dopo di averne constatata la regolarità, le faranno pervenire alla Prefettura della loro Provincia per mezzo dell'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza, unendovi le matrici dei Buoni Modulo N. 2 che sono stati spediti el trimestre a cui si riferiscono le contabilità.

ART. 13.

Le Prefetture esamineranno se le contabilità presentate dai farmacisti corrispondono alle ricette risultanti dalle matrici dei Buoni e quindi ne faranno la liquidazione e le invieranno al Ministero per le disposizioni di pagamento.

Le matrici dei Buoni saranno restituite per la loro conservazione ai Direttori dei Dispensari dopo di avervi annullati i Buoni che ancora rimangono disponibili.

ART. 14.

Tutti i Direttori dei Dispensari siano governativi od esercitati da Ospedali od altre Opere pie, dovranno tenere una regolare tabella clinico-statistica secondo il Modulo N. 5.

Alla fine di ogni trimestre dovranno trasmettere alla rispettiva Prefettura, per essere inviata al Ministero, una relazione statistica in cui siano espresse le generalità di ogni individuo che si è presentato al Dispensario e per quanto possibile, contenga le maggiori notizie sulla diagnosi delle malattie.

Nella relazione stessa dovranno distinguersi con giusti criteri le forme di sifilide e loro stadi e possibilmente anche i risultati delle cure istituite nei Dispensari. Vi si terrà calcolo di tutte quelle osservazioni che i signori Medici potessero fare per ogni singolo caso e delle notizie anamnestiche in ispecie riguardanti l'eredità. In ultimo la relazione esporrà quanti individui ripartiti per sesso si sono presentati e vennero curati ambulatoriamente nel Dispensario, quanti spediti agli Ospedali e quale recidiva vi sia tra quelli mandati agli Ospedali e quelli invece curati all'ambulatorio.

Roma, 10 luglio 1888.

Il Ministro,
CRISPI.

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