la questione secondo i principii che sono particolari all'usufrutto. La Corte di cassazione ha deciso che le anticipazioni fatte nel caso dell'art. 612 producono interesse di pieno diritto (1). Questa massima deve essere estesa alla generalità dei casi; i motivi dati della Corte si applicano a tutte le anticipazioni che l'usufruttuario faccia. Egli sopporta i pesi in ragione del suo godimento e nei limiti di questo; dal momento che il godimento cessa, i pesi ricadono intieramente sul nudo proprietario, tanto per gl'interessi quanto pel capitale. Ciò è vero per quanto si riferisce al regresso che l'usufruttuario ha in riguardo alle riparazioni straordinarie che ha fatte. Vi è tuttavia un motivo di dubbio: la legge dice che queste riparazioni rimangono a carico del proprietario (art. 605). Si potrebbe dunque dire che se l'usufruttuario le fa, ha diritto ad un'indennità a partire dal giorno in cui ha anticipate le spese, e per conseguenza altresì agli interessi. Nell'opinione da noi insegnata relativamente a quest'onere, la tesi può essere sostenuta, poichè se il nudo proprietario è obbligato alle riparazioni straordinarie, l'usufruttuario, facendole, paga un debito di costui. Nell'opinione generale invece, non si considera il nudo proprietario come debitore; se si consente una indennità all'usufruttuario gli è nella sua qualità di gestor di negozii; a questo titolo gli si deve altresì aggiudicare l'interesse delle sue anticipazioni (art. 2201 e 1375). Ma siccome egli ha goduto delle spese fatte durante l'usufrutto, l'equità, fondamento della sua azione, richiede ch'egli abbia diritto agli interessi a partire dall'estinzione dell'usufrutto. Tutto ciò è abbastanza arbitrario, ma l'opinione generale, allontanandosi dal testo dell'art. 605, deve per necessità riuscire all'arbitrio (2). Ν. 2. Effetti dell'estinzione riguardo ai terzi. 100. L'usufruttuario può vendere il suo diritto (art. 595), pud ipotecarlo (art. 2118). Se lo vende, il compratore diviene usufruttuario; in questo senso egli esercita tutti i diritti del suo autore. Questi diritti cessano alla morte dell'usufruttuario; la vendita non ha dunque effetto che durante l'usufrutto. Egli è lo stesso della ipoteca; l'art. 2118 dice formalmente che l'usufrutto non può essere ipotecato che pel tempo della sua durata; l'ipoteca costituita sopra un diritto temporaneo è per sua essenza temporanea. L'applicazione del principio dà luogo a qualche difficoltà. Noi abbiamo or ora esaminata la questione di sapere se la deca (1) Sentenza di rigetto del 23 aprile 1860 (DALLOZ, 1860, 1, 228), e retro numero 30. (2) Confronta Aubry e Rau, t. II, p. 522 e nota 7. denza dell'usufruttuario per l'abuso che egli faccia del godimento porti seco la estinzione dell'ipoteca (n. 86). I medesimi dubbi si presentano nel caso della consolidazione; ma qui vi è un motivo di decidere che ci sembra perentorio. La consolidazione, a parlar propriamente, non mette fine al diritto d'usufrutto, ma solo ne impedisce l'esercizio. Donde segue che l'usufrutto non è estinto che in forza dell'impossibilità in cui si trova l'usufruttuario di esercitarlo, e nei limiti di questa impossibilità. Nulla ciò ha di comune con l'ipoteca; non è impossibile che il creditore ipotecario eserciti il suo diritto sulla cosa che gli è stata data in ipoteca. Invano si direbbe che questa cosa non esiste più, poichè l'usufrutto è estinto: si risponde che la consolidazione non estingue l'usufrutto in modo assoluto: la cosa sussiste riguardo al creditore, sussisterà quindi anche l'ipoteca (1). Nei casi in cui l'usufrutto è risoluto, revocato od annullato con effetto retroattivo, s'intende da sè che anche l'ipoteca vien meno: è l'applicazione del principio elementare in virtù di cui i diritti consentiti da un proprietario cadono col cessar del diritto del costituente. 101. Che avverrà delle locazioni consentite dall'usufruttuario? Noi non intendiamo parlare delle locazioni fatte nei limiti tracciati dalla legge; esse sussistono dopo l'estinzione dell'usufrutto. Se l'usufruttuario ha violata la legge, la locazione da lui consentita non vincolerà il nudo proprietario. É fatta eccezione a questo principio, nell'ipotesi della consolidazione o della decadenza per causa d'abuso. Quanto alla consolidazione, bisogna applicare il principio che noi abbiamo stabilito; essa non ha nessun effetto riguardo ai terzi, lascia dunque sussistere tanto la locazione quanto l'ipoteca. In caso di abuso, la locazione sussiste egualmente, poichè la decadenza non ha effetto retroattivo; dunque tutti gli atti fatti dall'usufruttuario sussistono; ora, egli aveva il diritto di dare in locazione senza alcun limite, durante il suo godimento; l'abuso che fa del suo godimento non può togliere all'affittuario un diritto che gli deriva dalla sua locazione. Invano si vorrebbe assimilare l'affittuario ad un cre. ditore e concedergli solo il diritto d'intervento in causa; la questione è diversa per l'affittuario e per creditori. Per l'affittuario, si tratta di sapere se l'usufruttuario aveva il diritto di consen. tire la locazione, e se questo diritto deve quindi essere conservato. Quanto ai creditori, il loro diritto scaturisce dall'articolo 1166; esso è estraneo agli atti legittimamente compiuti dall'usufruttuario (2). (1) DEMOLOMBE, t. X, p. 743, n. 747 e 748. Vedi le diverse opinioni in DALLOZ, alla parola Priviléges et Hypothèques, n. 803 e seg. (2) DEMANTE, t. II, p. 546, n. 462 bis II. DEMOLOMBE, t. X, p. 706, n. 749. CAPITOLO II. DELL'USO E DELL'ABITAZIONE. § I. - Nozioni generali. 102. L'uso, com'è regolato dal codice Napoleone, nulla ha di comune col diritto che porta il medesimo nome presso i Romani; gli autori del codice l'hanno derivato dalla tradizione francese. Domat formula con la sua abituale limpidezza i principii dell'antico diritto: « L'uso è distinto dall'usufrutto in ciò, che l'usufrutto è il diritto di godere di tutti i frutti e redditi che può produrre il fondo che vi è soggetto, mentre l'uso non consiste che nel diritto di prendere sui frutti del fondo la porzione che l'usuario può consumarne, in relazione ai suoi bisogni personali, o secondo le norme portate dal suo titolo; l'eccedenza appartiene al proprietario del fondo > (1). Il codice ha riprodotto questo principio (art. 630). Si può dunque dire che l'uso è un usufrutto limitato ai bisogni dell'usuario, vale a dire un vero usufrutto, salvo l'estensione (2). Infatti, il codice civile assimila interamente l'uso e l'usufrutto. Essi si costituiscono e si perdono nello stesso modo (art. 625). L'usuario deve, come l'usufruttuario, prestar cauzione, compilare gli stati descrittivi e redigere l'inventario (art. 626). Egli è tenuto a godere da buon padre di famiglia (art. 627), ed è assoggettato alle spese di coltivazione, alle riparazioni ordinarie ed al pagamento della contribuzioni, come l'usufruttuario (art. 655). Non vi è differenza fra i due diritti che in quanto concerne la loro estensione: l'usufruttuario ha il diritto di godere di tutti i frutti indistintamente (art. 582), mentre l'usuario non può richiedere che quanto sia necessario pei suoi bisogni e per quelli della sua famiglia (art. 630). Da ciò derivano altre differenze tra l'uso e l'usufrutto, che noi verremo esponendo. (1) DOMAT, Lois civiles, lib. 1, tit. XI, sez. II, art. I. Quanto all'abitazione, Domat insegnava: « che essa è per le case ciò che l'uso per gli altri fondi > (1). Il che significa non esservi se non una differenza di nome fra i due diritti, almeno quando l'uso ha per obbietto degli immobili. L'abitazione è necessariamente un diritto immobiliare, mentre l'uso può essere tanto mobiliare quanto immobiliare. Del resto le disposizioni del codice relative all'abitazione non fanno che riprodurre i principii stabiliti per l'uso (articoli 632-634). Il legislatore francese ha dunque torto di distinguere questi due diritti. Noi parleremo soltanto dell'uso; ciò che ne diremo si applica egualmente all'abitazione; non vi è da mutare che il nome. 103. L'uso è dunque un diritto reale. È questa la qualità che lo distingue da un diritto col quale ha del resto una grande analogia quanto allo scopo, il credito alimentare. Ordinariamente il diritto d'uso è un atto di beneficenza; esso è costituito per assicurare dei mezzi di sussistenza ad un parente, ad un amico; ecco perchè è limitato ai bisogni dell'usuario. Anche il legato o la donazione degli alimenti ha il medesimo scopo. Ma i due diritti differiscono essenzialmente, quanto ai principii che li regolano: l'uso è un diritto reale, mentre la donazione od il legato di alimenti non conferiscono al donatario od al legatario che un credito contro il debitore degli alimenti. Bisogna dunque guardarsi dall'applicare, come si fa talvolta, all'uso le regole concernenti gli alimenti: con ciò si confonde un diritto reale con un diritto di obbligazione. Gli alimenti sono sempre un diritto mobiliare, avendo per obbietto una cosa mobile; l'uso, al contrario, è quasi sempre immobiliare, essendo il più delle volte costituito sopra immobili. Donde segue che il diritto d'uso deve essere trascritto per avere effetto riguardo ai terzi, siccome tutti gli atti traslativi di diritti reali immobiliari (Legge ipotecaria belga, art. 1). Al contrario non può farsi questione di trascrivere l'atto che accorda una pensione alimentare, ancorchè il credito fosse garantito con ipoteca. L'uso è una servitù personale come l'usufrutto; gli si può applicare la definizione che il codice dà dell'usufrutto: esso è il diritto di godere delle cose delle quali un altro ha la proprietà. Questa servitù è personale, poichè l'onere che grava il fondo serviente è costituito a vantaggio d'una persona e non di un fondo. L'uso è una servitù più personale ancora dell'usufrutto, essendo limitata ai bisogni dell'usuario; a tal punto che egli non ha facoltà di locare o di cedere ad altri il suo diritto (art. 631 e 634), come può fare invece l'usufruttuario. Ritorneremo più avanti su questa differenza. N (1) GARY, l'oratore del Tribunato, riproduce questa proposizione. « L'abitazione, egli dice, altro non è che l'uso d'una casa. Tutte le regole relative all'uso sono dunque applicabili all'abitazione. L'uso può essere altresì una servitù reale; ne vedremo degli esempii al titolo delle Servitù. Vi è una grande differenza tra l'uso servitù personale e l'uso servitù reale; il primo si estingue colla morte dell'usuario, l'altro è perpetuo siccome qualunque servitù. Va da sè che quando l'uso è una servitù reale, occorre che l'usuario possegga un fondo a cui vantaggio l'uso è stabilito, poichè non havvi servitù senza un fondo dominante. Quando l'uso è una servitù personale, esso è dovuto alla persona, senza che questa abbia bisogno d'un fondo cui il diritto sia inerente (1). 104. Vi è un diritto d'uso affatto particolare: a termini dell'art. 636 « l'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi speciali » (2). Quest'uso consiste ordinariamente nel diritto concesso agli abitanti di un comune di prendere in una foresta le legna necessarie per ardere, talvolta anche quella che può occorrere per la confezione dei loro strumenti agricoli, o per la costruzione e le riparazioni di una casa. L'uso attribuisce ancora agli abitanti il diritto di introdurre nella foresta un certo numero di porci perchè vi si nutriscano di ghiande e di faggiuola; gli è ciò che dicesi il panage. Infine gli usuari hanno anche il diritto di pascolo, vale a dire diritto di far pascolare in una foresta un certo numero di cavalli o di bestie cornute, bovi, vacche e vitelli, ad esclusione delle capre e delle altre bestie da lana. Questi diritti d'uso nei boschi e nelle foreste risalgono al medio evo; per popolare i loro dominii, i signori accordarono agli abitanti taluni speciali vantaggi, taluni diritti che provvedevano ad una parte dei loro bisogni, l'alloggio ed il riscaldamento: era piuttosto necessità che beneficenza, ovvero prudente politica, poichè i disgraziati servi non avevano guari che lo stretto necessario per vivere. I diritti d'uso nei boschi e nelle foreste sono una servitù onerosissima per i proprietari ed una sorgente inestinguibile di conflitti e di liti. Per mettervi fine, la legge accorda ai proprietari il diritto di accantonamento, ciò che permette loro di convertire il diritto d'uso in quello della proprietà sovra una determinata porzione del fondo usuario. Questa materia è regolata dal codice forestale, cui noi rinviamo, non entrando le leggi speciali nei limiti del nostro lavoro (3). § II. Come si costituisca il diritto d'uso. 105. L'art. 625 dice che i diritti d'uso e d'abitazione si costituiscono nella medesima guisa che l'usufrutto. Ciò che abbiamo (1) DURANTON, Cours de droit français, t. V, p. 49, n. 23. (2) DUCAURROY, BONNIER e ROUSTAIN, t. II, p. 163, n. 243. (3) L'ultima legge è quella del 19 dicembre 1854. |