buire alla spesa (1). Tutto dipende, in questa materia, dalla volontà del disponente. La questione dev'esser risoluta giusta i termini del testamento e secondo l'intenzione del testatore. 10. A norma dell'art. 609, l'usufruttuario ed il proprietario contribuiscono ai pesi imposti sulla proprietà nel modo seguente: < Il proprietario è tenuto a pagarli, e l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata. Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto d'essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto. » Donde segue che, a differenza dei pesi annuali di cui l'usufruttuario è dichiarato debitore dalla legge, è il proprietario ch'è obbligato, vale a dire debitore dei resi che gravano sulla proprietà, quantunque l'usufruttuario vi debba contribuire. È dunque il proprietario ch'è iscritto sul ruolo dei contribuenti, è lui che deve pagare. Può egli domandare che il fondo gravato d'usufrutto sia venduto, almeno in parte, all'effetto di soddisfare il peso? L'art. 612 attribuisce questo diritto al proprietario quando si tratta del pagamento dei debiti cui l'usufruttuario universale o a titolo universale contribuisce relativamente agli interessi; ma l'art. 609, relativo ai pesi, dice che il proprietario è obbligato a pagarli: è dunque costui il debitore principale. In tale qualità deve soddisfare il peso sopra i suoi beni; non può provocare la vendita dei beni gravati d'usufrutto; essi gli appartengono, è vero, quanto alla nuda proprietà che può essere da lui venduta; ma il godimento è proprietà dell'usufruttuario, ed egli non può provocare la vendita di un diritto che non gli appartiene; lo potrebbe soltanto in virtù di una disposizione formale della legge; ma il codice non gli dà questo potere (2). Qual'è la ragione della differenza che la legge stabilisce tra i pesi e i debiti? I pesi differiscono sotto molti rapporti dai debiti; essi gravano sulla cosa medesima, dunque sovra ogni detentore della cosa, e per conseguenza l'usufruttuario a titolo particolare vi deve contribuire al pari dell'usufruttuario di tutti i beni. Ma essi affettano anzitutto il fondo, poichè sono imposti sul capitale; è dunque il proprietario ch'è il vero debitore, e per conseguenza deve pagare, salvo il regresso contro l'usufruttuario; essendo tenuto a pagare deve naturalmente pagare sopra i suoi beni. I debiti essendo invece un carico della persona, l'usufruttuario universale vi è tenuto, relativamente agl'interessi, al medesimo titolo che il proprietario relativamente al capitale; donde il legislatore deduce la conseguenza che se l'usufruttuario non voglia far l'anticipazione, il nudo proprietario deve avere la scelta o di pagare il debito, o di far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto. Vi hanno tuttavia dei casi in cui il proprietario può provocare la vendita. Anzitutto, in virtù della legge 16 settembre 1807 *(1) Caen, 27 febbraio 1849 (DALLOZ, 1849, 2, 196). (2) PROUDHON, t. IV, p. 285, n. 1863. AUBRY O RAU, t. II, p. 500 e nota 27. il proprietario può cedere una parte del fondo in pagamento dell'indennità che deve al concessionario dei lavori di prosciugamento (n. 8). Ancora, se il nudo proprietario è sprovvisto di ogni risorsa e l'usufruttuario non vuol fare l'anticipo del capitale, si ammette che i tribunali possano autorizzare il primo a vendere una parte dei beni soggetti all'usufrutto (1). Ciò è però dubbio; i tribunali non possono, ci sembra, nel silenzio della legge, autorizzare il nudo proprietario a vendere l'usufrutto che non gli appartiene. Il debitore è lui; se non paga, lo Stato od il creditore agiranno sulla nuda proprietà e la faranno vendere, salvo in seguito al nudo proprietario di esercitare il suo regresso contro l'usufruttuario. Il mezzo della vendita di una porzione dei beni soggetti all'usufrutto è senza dubbio più semplice e più giovevole al nudo proprietario, poichè la nuda proprietà ha un valore limitato; ma ci sembra impossibile che il giudice, in questa materia, supplisca al silenzio della legge. Molto meno ancora possiamo ammettere che il nudo proprietario abbia sempre il diritto di provocare la vendita dei beni gravati d'usufrutto. É di diritto comune, si dice, che il debitore possa, con una vendita volontaria, prevenire la vendita forzata dei suoi beni (2). Ciò è più che evidente; ma si dimentica che l'usufrutto non appartiene al nudo proprietario. Ora, possono i tribunali autorizzarmi a vendere ciò che non mi appartiene? 11. Quanto all'usufruttuario, esso non è tenuto, a rigor di principio, che a corrispondere al nudo proprietario gl'interessi della somma da questi pagata. L'art. 609 dice che se egli anticipa questa somma, può ripeterla al termine dell'usufrutto. Egli non è quindi obbligato a fare l'anticipo, non è debitore; lo Stato od il creditore non hanno alcuna azione contro di lui. Ma se il nudo proprietario non paga, l'usufruttuario, ove il voglia, può fare tale anticipazione. Egli paga allora pel nudo proprietario, ed in tanto ha il diritto alla ripetizione, in quanto paga ciò che quest'ultimo sarebbe obbligato a pagare. Può egli esercitare immediatamente tale diritto? No, poichè deve contribuire al peso relativamente all'interesse e non può quindi godere di questo interesse durante il suo usufrutto. In tale guisa, egli sopporterà il peso nella misura del suo godimento. É applicabile l'art. 609 ai debiti che costituiscono un carico puramente reale del fondo soggetto all'usufrutto? Tal'è il caso dei debiti per la cui garanzia il fondo è gravato da un privilegio o da una ipoteca, senza che vi sia un'obbligazione per. sonale a carico del nudo proprietario. Il creditore ha diritto di procedere contro l'usufruttuario come detentore del fondo affetto da un ipoteca o da un privilegio. Se l'usufruttuario (1) Vedi le autorità citate da AUBRY e RAU, t. II, p. 500, nota 28, e da DALLOZ, alla parola Usufruit, nn. 571, 572. (2) GENTY, De l'usufruit, p. 191, n. 233. paga il debito per evitare l'espropriazione, egli ha il regresso contro il debitore principale; su questo punto, non vi è dubbio: è l'applicazione dei principii che regolono la surrogazione (art. 1251, n. 3). Ha egli altresì regresso contro il nudo proprietario e qual'è l'obietto di questo regresso? La difficoltà sta nel sapere se bisogna applicare l'art. 612 o l'art. 609. L'art. 612 non è applicabile, poichè suppone che si tratti di un debito al quale il proprietario è tenuto come debitore personale; ora, nella specie, il debito è estraneo al proprietario. Sarà applicabile l'art. 609? Vi è qualche dubbio. Il nudo proprietario non può forse dire che questo debito non è un peso che grava la proprietà, nel senso almeno che egli non è tenuto a pagarlo come debitore? E vero che il nudo proprietario non è tenuto come debitore personale, ma è tenuto come possessore dell'immobile ipotecato, poichè anch'egli è possessore quanto alla nuda proprietà come l'usufruttuario lo è quanto al godimento. Si tratta adunque di uno di quei pesi pei quali si può procedere contro il nudo proprietario, e che egli deve soddisfare se vuole evitare l'espropriazione dell'immobile. Ma siccome non è debitore personale, più di quanto lo sia l'usufruttuario, non deve sopportare definitivamente il debito se l'ha pagato come terzo detentore, più che nol debba l'usufruttuario, se l'ha pagato lui. Donde una difficoltà relativamente al regresso che possono avere l'un contro l'altro, in virtù dell'art. 609. Poichè vi è un terzo debitore contro cui l'usufruttuario o il nudo proprietario possono agire, la loro azione dev'essere innanzi tutto diretta contro di lui, e se questi paga, non vi è più luogo a ripetizione tra il nudo proprietario e l'usufruttuario. Ma che si deciderà se il debitore personale non paga? Rimane allora un peso reale cui era obbligato il fondo e per conseguenza il proprietario. Quindi se l'usufruttuario ha pagato, avrà il suo regresso contro il nudo proprietario pel capitale, alla fine dell'usufrutto; e se il nudo proprietario ha pagato, ha il suo regresso immediato contro l'usufruttuario per gl'interessi che sono a carico di quest'ultimo durante l'usufrutto (1). 12. Questi principii si applicano altresì alle rendite dette fondiarie. Nell'antico diritto, esse costituivano un onere reale che doveva essere soddisfatto dall'usufruttuario come detentore del fondo, e senza alcuna ripetizione contro il debitore perchè il debito gravava direttamente sul fondo (2). Quando si discusse il titolo dell'Usufrutto al Consiglio di Stato, Jollivet domandò se l'usufruttuario dovesse esser tenuto a pagare queste rendite; Tronchet e Treilhard risposero che le rendite fondiarie erano un carico (1) AUBRY 9 RAU, t. II, p. 501, e nota 31. PROUDHON, t. II, p. 256, n. 1832. DEMOLOMBE, t. X, p. 458, n. 526. (2) POTHIER, Du Douaire, n. 230. A dell'usufrutto (1). Proudhon non esita a schierarsi con quest'opinione; egli giunge sino a dire che tutto è errore nel sistema contrario (2). Dal canto suo, Marcadé accusa Tronchet e Treilhard di versare in un errore evidente e rimprovera loro di non aver considerato che non vi è più rendita fondiaria (3). Vengono infine Ducaurroy ed i suoi collaboratori che rilevano il rimprovero indirizzato un po' alla leggiera a Tronchet giureconsulto eminente, e constatano che Marcadé si è ingannato. All'epoca in cui il titolo dell'Usufrutto fu discusso, le rendite fondiarie non erano ancora definitivamente soppresse, giacchè l'art. 530 non fu emanato che il 31 marzo 1804, in virtù d'una legge speciale (4). Ecco molti errori sovra un punto di diritto che non presenta alcun dubbio; è una lezione d'indulgenza e di moderazione. È certo che in forza dell'art. 530, le rendite fondiarie han cessato di essere un peso reale; non è più il fondo che deve, ma il debitore personale della rendita, dunque la rendita è regolata dai principii di diritto comune che noi abbiamo or ora esposti. Se il fondo sottoposto all'usufrutto è ipotecato per una rendita, l'usufruttuario, in base all'istanza del creditore ipotecario, deve pagarla nella sua qualità di detentore; egli avrà un'azione di regresso, ma contro chi? Contro il debitore della rendita, s'intende da sè. Supponiamo che il nudo proprietario non sia il debitore. Se il debitore personale non paga, l'usufruttuario avrà un regresso, alla fine dell'usufrutto, contro il nudo proprietario, in virtù dell'art. 609 (5). Invano il nudo proprietario direbbe che non essendo debitore, l'usufruttuario non ha pagato in suo profitto; egli era tenuto come possessore del fondo ipotecato, poteva dunque essere espropriato e per conseguenza l'usufruttuario ha realmente pagato a suo vantaggio, poichè ha prevenuta l'espropriazione; essendo entrambi interessati in questo senso al pagamento del debito, è giusto che vi contribuiscano, quantunque nessuno di essi sia debitore. 13. L'usufruttuario può essere altresì tenuto a pagare la tassa di successione che l'erede nudo proprietario deve soddisfare in virtù della legge del 22 frimaio anno VII. Troverà qui applicacazione l'art. 609? Vale a dire, l'usufruttuario non avrà l'azione in regresso che alla fine dell'usufrutto, e dovrà sopportare questo debito relativamente agl'interessi? No; qui si tratta di un vero debito cui l'erede è tenuto personalmente in causa del trasferimento deila proprietà; solo per facilitare il ricupero, la legge permette al fisco di agire contro il detentore del fondo. L'usufruttuario paga dunque un debito del nudo proprietario, e (1) Seduta del Consiglio di Stato del 27 vendemmiale anno XII, n. 24, (LOCRÉ, t. IV, p. 118). (2) PROUDHON, t. IV, p. 257, n. 1834. (3) MARCADE, t. II, p. 498, n. XI, dell'art. 611. (4) DUCAURROY, BONNIER E ROUSTAIN, t. II. p. 137, n. 106. (6) AUBRY E RAU, t. II, p. 501 e nota 32. perciò gli deve spettare un regresso immediato. Cid che dimostra che egli non paga un debito proprio, è che egli stesso deve pagare un diritto di trasferimento in forza del suo usufrutto, non può essere dunque affatto tenuto per quello imposto al nudo proprietario, e per conseguenza non vi deve contribuire. In questo senso fu deciso più volte dalla Corte di cassazione. Nell'ultima specie presentata innanzi la Corte, la questione si complicava con una nuova difficoltà. L'erede nudo proprietario aveva accettato con beneficio d'inventario, ed è pacifico in giurisprudenza che l'erede beneficiato il quale ha soddisfatto il diritto di trasferimento con denaro suo può calcolarlo nel conto che deve rendere ai creditori. Donde si concludeva che l'erede poteva altresì opporre il suo beneficio d'inventario al legatario universale dell'usufrutto, quanto al diritto di trapasso che costui aveva pagato, di guisa che lusufruttuario non avrebbe avuto regresso che contro l'eredità. La Corte ha respinto questo sistema; beneficiato o no, l'erede è debitore personale del diritto di trasferimento, egli deve dunque soddisfarlo e per conseguenza l'usufruttuario che ha pagato per lui può agire in ripetizione contro l'erede, salvo a costui di regolare il suo conto con i creditori: simili controversie non riguardano l'usufruttuario (1). III. - Spese di lite. 14. A termini dell'art. 613: « L'usufruttuario non è tenuto che per le spese delle liti concernenti l'usufrutto, e per le con. danne a cui le stesse liti potessero dar luogo. Decidendo che l'usufruttuario è tenuto alle spese delle liti concernenti lusufrutto, la legge suppone che il nudo proprietario non abbia alcuna obbligazione come costituente. Ciò è vero quando l'usufrutto è stato costituito a titolo gratuito; ma se è stato stabilito con un atto a titolo oneroso, che obblighi il costituente alla garantia, come la vendita, si debbono applicare i principii generali che regolano le obbligazioni del venditore; tenuto a garentir l'usufruttuario contro qualunque evizione egli deve difenderlo e per conseguenza sopportare le spese cui l'azione dà luogo (2). Noi lasciamo da parte questo caso; è al titolo della Vendita che esporremo i principii concernenti la garantia. 15. Colui nell'interesse del quale la lite è sostenuta, deve sopportarne le spese. Se la lite concerne esclusivamente il go. dimento, vi è interessato il solo usufruttuario; egli soltanto sarà dunque tenuto alle spese. È quel che dice l'art. 613. Al contrario, (1) Sentenza di cassazione del 3 aprile 1866 (DALLOZ, 1866, 1, 148). Vedi le autorità citate da AUBRY e RAU, t. II, p. 504, e note 7 e 8, e in DALLOZ, alla pa rola Enregistrement, n. 5174. (2) PROUDHON, t. IV. p. 196. n. 1748. DEMOLOMBE, t. X, p. 565. n. 618. |