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578. Quid se un sol fondo è in istato di chiusura? Debbonsi ancora osservare le antiche usanze in questa materia? p. 518.

579. Che s'intende per fondi in istato di chiusura? Bisogna distinguere le diverse specie di chiusura? p. 519.

580. Per determinare se la siepe è comune, bisogna aver riguardo allo stato attuale delle cose o riportarsi all'epoca in cui è stata piantata la siepe? p. 519.

581. Della prova contraria. Il possesso annale basta per distruggera le presunzioni stabilite dalla legge?. p. 520.

II. Diritti ed oneri risultanti dalla comunione.

532. Quali sono i diritti e gli oneri dei comproprietarii d'una siepe Hanno il diritto di rinunciare alla comunione? p. 521.

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583. Quando gli alberi sono comuni? Quid degli alberi piantati sulla Linea di separazione dei due fondi? Differenza tra la comunione e la proprietà divisa, p. 521.

584. Ciascuno dei comproprietari dell'albero comune può domandare che sia abbattuto. Motivo. Eccezione, quando l'albero serve di J'mite, p. 522.

Ν. 5. - Principii comuni ai fossi ed alle siepi.

585. Gli articoli 663 e 661 non si applicano ai fossi ed alle siepi, p. 523.

586. La comunione dei fossi delle siepi è forzata? p. 523.

INDICE DELLE APPENDICI

I. L'usufrutto successivo e la sostituzione fedecommissaria nel loro rapporto e sviluppo storico. F. Filomusi-Guelfi, p. 527. II. Dei demani comunali e degli usi civici. A. Rinaldi, p. 554. III. La disposizione dell'art. 901 cod. civ., che l'usufrutto lasciato successivamente a più persone ha effetto soltanto nei primi chiamati si applica senza distinzione se le persone chiamate successivamente fossero o no nate al momento della morte del testatore. G. Lomonaco, p. 600.

IV. Il testatore non può, lasciando a persona d'età maggiore l'usufrutto dei suoi beni, darne il possesso ad altri, che li am. ministra per proprio conto. G. Lomonaco, p. 603.

V. Le acque sorgive nel codice civile italiano. R. Jannuzzi, p. 606 VI. Acque demaniali ed acque di privata proprietà secondo il co

dice italiano. R. Jannuzzi, p. 610.

VII. Degli articoli 427 e 543 del codice civile combinati coll'art. 1.o della legge 20 marzo 1865 all. F. E. Gadda, p. 614. VIII. Dei consorzi. G. T., p. 618.

IX. Servitù degli scoli. G. T., p. 624.

X. Dello scarico naturale delle acque dai fondi superiori sugli inferiori. R. Jannuzzi, p. 630.

XI. I consorzi ordinari per acque e scoli sono parte ed organismi della pubblica amministrazione? P. S. Mancini, p. 676.

XII. Passaggio forzoso delle acque. G. Foschinı, p. 682. XIII. L'art. 578 del codice civile italiano allora soltanto é applicabile quando il vicino abbia già di fatto destinato le acque alla irrigazione dei beni od al giro degli edifizi. G. Lomonaco, p. 689.

XIV. Studio legale sull'azione di regolamento di confini. F. De Fi lippis, p. 694.

XV. Regolamento di confini. Lo stesso, p. 700.

XVI. La servitù d'acquedotto nella legislazione italiana. F. Varcasia,

р. 715./

XVII. Dell'apparente antinomia fra il codice civile e la legge sui lavori pubblici in materia di acque. A. Mazza, p. 740. XVIII. Delle servitù legali in ordine alle strade e ferrovie secondo la

legislazione italiana, p. 789.

XIX. La disposizione del secondo capoverso dell'art. 562 cod. civ., che il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i solai, ed i soffitti, che coprono i luoghi di sua proprietà, dev'essere intesa in modo che non avvenga al proprietario del piano superiore di introdursi nei locali appartenenti al proprietario dei piani inferiori. G. Lomonaco, p. 794.

XX. Se nella ricostruzione dei lastrici solari il proprietario delultimo piano è costretto procurarsi altrove una temporanea abitazione, ha diritto di essere compensato dai proprietari degli altri piani. G. Lomoпасо, р. 798.

XXI. Le spese della perizia per conoscere se le fabbriche che possono portare la sovraimposizione sono a carico del proprietario dell'ultimo piano, anche quando i sottostanti non prestino il loro consenso alla sovraimposizione e per la mancanza del danno questa venga autorizzata dal magistrato. G. Lomonaco, p. 801.

XXII. L'interpretazione dell'art. 562 del cod. civ., secondo la dottrina
e la giurisprudenza. L. Laserra, p. 805.
XXIII. La posizione giuridica del proprietario dell'ultimo piano,
D. Galdi, p. 815.

XXIV. La teoria degli edifici comuni nel codice civile italiano. G. Scalamandrè, p. 821.

XXV. Il divieto introdotto dagli articoli 556 e 572 cod. civ., di appoggiarsi con nuove costruzioni ai muri contigui di un edifizio destinato ad uso pubblico, non riguarda il comproprietario del muro comune in tutto od in parte, di cui è parola negli articoli 546, 551, 553 е 555 del codice. G. Lomonaco, p. 829.

XXVI. La facoltà concessa al vicino dall'art. 571 cod. civ., di acquistare la comunione d'un metro e mezzo del confine, non riguarda le costruzioni avvenute sotto una legislazione che tal facoltà non concedeva. G. Lomonaco, p. 831.

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1. « L'usufruttuario è tenuto, durante l'usufrutto, a tutti i carichi annuali del fondo, come sono i tributi ed altri pesi che secondo la consuetudine gravano i frutti » (art. 608). Dal testo che abbiamo trascritto emerge chiaro il motivo per cui la legge impone questi pesi all'usufruttuario: egli percepisce tutti i frutti durante il suo godimento; ora, vi sono imposizioni stabilite nel pubblico interesse, le quali si prelevano sui frutti; a questo titolo l'usufruttuario vi dev'essere tenuto. Il codice porge come esempio i tributi, ma non distingue tra le diverse specie dei medesimi: qualunque sia la base dell'imposta, essa colpisce l'usufruttuario, purchè sia, come dice l'art. 608, un peso sui frutti, e tali sono appunto le contribuzioni che lo Stato esige dai privati. Queste non si prelevano sul capitale, ma sulla rendita, e debbono quindi gravare sull'usufruttuario che percepisce tutta la rendita. Ecco perchè, secondo l'art. 608, egli ne è tenuto: il che include una obbligazione personale, nel senso che l'usufruttuario è inscritto sul ruolo dei contribuenti, a differenza degl'inquilini ed affittuarii, i quali non sono inscritti sui ruoli, almeno per l'imposta fon

LAURENT. Princ. di dir. civ. Vol. VII.

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