Commento allo statuto del regno, Volume 1Unione tipografico-editrice torinese, 1909 - Constitutional law |
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12 marzo 1º luglio approvato articoli assemblee atti bilancio Camera Camera dei deputati Camere Carlo Alberto Carta del 1814 caso cattolica Chiesa Chiesa cattolica cittadini Codice Codice civile condizioni Consiglio di Conferenza controllo convocazione Corona costituzione culto decreto decreto-legge delegazione dell'articolo deputati determina dichiarazione diritto pubblico disposizioni ecclesiastici emanare Esecutivo esso febbraio formola forza formale francese funzione giorno Giudiziario giugno giuramento giuridico Governo guarentigie guerra Inghilterra istituzioni l'articolo l'Esecutivo legale legge legge delle guarentigie legge salica legislativo limiti Lista Civile luglio luogo maggiore marzo medesimo mente ministri monarchia nazionale necessità norme nuovo ordine organi parlamentare Parlamento penale perciocchè Piemonte piemontese plebisciti politica Pontefice popolo potere potestà Principe Proclama progetto promulgazione proprio proroga provvedimenti rapporti ratifica Real Reggenza regime costituzionale regio Regno Regno d'Italia regole religiosa responsabilità sanzione sanzione regia sessione sistema sovranità sovrano statuale supremo trattati trono ufficiale ufficio Valdesi Vittorio Emanuele voto zione
Popular passages
Page 92 - Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.
Page 21 - La Religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Page 574 - Legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.
Page 92 - Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.
Page 40 - CARLO ALBERTO PER LA GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE.
Page 473 - Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi. Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei deputati.
Page 237 - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara...
Page 92 - Debito pubblico in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le Decorrenze proprie della Chiesa romana in questo inintervallo.
Page 93 - In ambo i casi, il trasporto dei dispacci e delle corrispondenze munite del bollo dell'Uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano. I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.
Page 92 - Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico o in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.